Una fumata nera, la tredicesima per la nomina dei 4 componenti della Corte Costituzionale mancanti. Era stato raggiunto anche un accordo, 2 componenti alla maggioranza di governo, uno alla opposizione e un tecnico.

Poi tutto è saltato.

Eppure incombe una scadenza estremamente importante, l’ammissibilità del referendum che richiede l’abrogazione della legge n. 86 del 2024 (legge Calderoli).

Scadenza il prossimo 20 gennaio ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 352 del 1970. L’ultima data utile sarebbe quella calendarizzata dai capigruppo della Camera, per domani 16 gennaio.

Questo consentirebbe di avere la Corte a 15 membri e, ai nuovi membri di giurare dal Presidente Mattarella venerdì 17. Diversamente, a decidere sul referendum saranno 11 giudici costituzionali.

IL 14 novembre scorso si è tenuto presso l’Università La Sapienza di Roma il convegno“ L’Ammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata“ organizzata da“  Salviamo la Costituzione. Aggiornarla non demolirla”.

A favore del referendum si sono dichiarati 20 costituzionalisti contestando le dichiarazioni di molti politici, di alcuni giornali e opinionisti secondo cui il referendum è a rischio di inammissibilità.

Ribadito che, in materia di ammissibilità dei quesiti referendari la giurisprudenza costituzionale è ondivaga. Nulla è dato per scontato.

Dal convegno è emerso che le ragioni giuridiche sono del tutto favorevoli all’ammissibilità del referendum. E’ emerso, che le principali obiezioni avanzate per evitare il referendum sono tre e, appaiono tutte infondate.

La prima è il collegamento con la legge di bilancio o meglio la Calderoli, inserita nei disegni di legge collegati. Aspetto questo superato da alcune sentenze della Consulta. Diversamente sarebbe sufficiente inserire qualsiasi disegno di legge nei collegati alla legge di bilancio, per impedire le richieste di referendum. Un collegamento quindi meramente formale.

IL secondo argomento sarebbe, la presunta classificazione della legge“ A contenuto costituzionalmente necessario”. La legge Calderoli è una legge ordinaria costituita da norme che, fissano una procedura per attuare una disposizione costituzionale (art.116, terzo comma). Una legge per nulla necessaria considerato che già tre intese allo scadere del governo Gentiloni, furono firmate da Governo e dai Presidenti di regioni.

La terza obiezione allo svolgimento del referendum, sarebbe la presunta disomogeneità del quesito che conterrebbe norme di disposizioni diverse.

Obiezione che soccombe alla constatazione della natura abrogativa del referendum coerente con l’art. 75 della Costituzione che, prevede espressamente l’abrogazione totale dell’intera legge. 

Dal convegno alla Sapienza è emerso infine che “ non sono i giuristi a portare argo[1]menti di lana caprina per fermare un processo democratico. Piuttosto, sono alcuni politici che vogliono bloccare tale processo democratico, contraddicendo alcuni giuristi che affermano l’assenza di problemi di legittimità rispetto alla prosecuzione dello stesso.”.  Deve valere,“ il principio di massima espansione della libertà, e quindi non si può limitare una libertà fondamentale come quella di abrogare una legge che spezzerebbe l’Italia in due, introducendo davvero un’ulteriore diseguaglianza nel sistema. Non si può bloccare la volontà del popolo, eventualmente in senso contrario a questo provvedimento, con qualche elucubrazione. I giuristi sono notoriamente bravi a trovare argomenti pretestuosi; tuttavia, non possono essere bravi fino a questo punto.”