Affidamento condiviso dei figli. La pronuncia della Cassazione su sport e scuola

La Cassazione, con l’ordinanza 31571/2024, interviene e si pronuncia in materia di affidamento condiviso dei figli.
Tralasciando la parte processuale di primo e secondo grado e volendo analizzare la pronuncia della Cassazione, si riporta quanto evidenziato dalla Suprema Corte: “la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass, n. 6535/19)”.

Inoltre la Cassazione rammenta che la scelta di disporre l’affidamento congiunto e non quello esclusivo rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, “il quale deve avere come parametro normativo di riferimento l’interesse del minore medesimo e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità (Cass., n. 1202/2006)“.

La Cassazione ha concluso affermando che la Corte d’Appello ha attribuito al padre collocatario del minore la facoltà di prendere decisioni legate alla gestione ordinaria, in ambiti come quello scolastico, sportivo e ricreativo, ritenendo implicitamente che questa scelta risponda al superiore interesse del minore. Pertanto, non si può affermare che tale disposizione contrasti con le norme sull’affidamento condiviso, rappresentandone, al contrario, una corretta applicazione. Dunque, l’assegnazione di questo potere al padre non compromette il principio della bigenitorialità.

Nell’ambito dell’affidamento condiviso, la possibilità di garantire una frequentazione perfettamente equilibrata tra ciascun genitore e il figlio rappresenta un obiettivo ideale, ma il giudice di merito può individuare, nell’interesse del minore, soluzioni che si discostino da questo schema senza violare il diritto alla bigenitorialità.
Tali soluzioni mirano, infatti, a tutelare il benessere del minore, favorendone uno sviluppo sereno e armonioso, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4790/22.
Redazione Corriere di Puglia e Lucania 

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