Affidamento condiviso dei figli. La pronuncia della Cassazione su sport e scuola
Inoltre la Cassazione rammenta che la scelta di disporre l’affidamento congiunto e non quello esclusivo rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, “il quale deve avere come parametro normativo di riferimento l’interesse del minore medesimo e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità (Cass., n. 1202/2006)“.
La Cassazione ha concluso affermando che la Corte d’Appello ha attribuito al padre collocatario del minore la facoltà di prendere decisioni legate alla gestione ordinaria, in ambiti come quello scolastico, sportivo e ricreativo, ritenendo implicitamente che questa scelta risponda al superiore interesse del minore. Pertanto, non si può affermare che tale disposizione contrasti con le norme sull’affidamento condiviso, rappresentandone, al contrario, una corretta applicazione. Dunque, l’assegnazione di questo potere al padre non compromette il principio della bigenitorialità.
Redazione Corriere di Puglia e Lucania