Come l’Associazione FareRete Sostiene lo Sviluppo Formativo nel Lavoro del Futuro”  

A cura di Simone Bentrovato *

Questo contributo va oltre una semplice riflessione su temi generali e presenta uno strumento concreto di grande valore informativo per i nostri lettori. L’Associazione FareRete Innovazione BeneComune APS, attraverso l’impegno di associati come Simone Bentrovato, è in grado di promuovere efficacemente il bene comune. Grazie al lavoro di professionisti impegnati e competenti, l’associazione sostiene lo sviluppo formativo e la crescita del settore del lavoro, rafforzando le competenze e adattandole alle esigenze della transizione digitale ed ecologica.

Il FONDO NUOVE COMPETENZE – COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE.  

È di prossima uscita il Decreto sulla 3° Edizione di FONDO NUOVE COMPETENZE a cui è stata ufficialmente aggiunta la specifica definizione di COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE per sottolineare le novità che introduce rispetto alla 1° e alla 2° edizione. Il FONDO è stato istituito dall’art.88 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica causata dal COVID19. Col tempo, tuttavia, si è evoluto diventato una misura strutturale di politica attiva del lavoro.

Era nato essenzialmente come “ammortizzatore attivo” in un periodo in cui molte attività produttive e lavorative erano ferme per il lockdown, ma oggi il FONDO NUOVE COMPETENZE (FNC) si è diventata una misura di sostegno all’innovazione volta a rafforzare le competenze necessarie ad imprese e lavoratori per affrontare con successo l’innovazione digitale, la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico di processi, prodotti e servizi e promuovere la creazione di reti e di forme di collaborazione tra le imprese.

In sostanza il FONDO è diventato un “Sistema integrato” per stimolare e indirizzare l’innovazione e la produttività delle imprese attraverso il potenziamento delle competenze professionali dei lavoratori per adattarli alle nuove condizioni del mercato del lavoro e per sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dalla duplice transizione: la Green Transition e la Digital Transition, che spesso si presentano con la comune denominazione di TWIN TRANSITION e che sono alla base del nuovo Piano di Transizione 5.0 (Art. 38 del Decreto-Legge del 2 marzo 2024).

Salvo modifiche che potrebbero essere contenute nel Decreto, il Ministero del Lavoro ha già definito le principali caratteristiche della 3° Edizione di FNC. In particolare:

DOTAZIONE ECONOMICA

Per questa 3° Edizione la dotazione economica di FNC è di 730 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 cofinanziato dal FSE Plus (https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus/pagine/pn-giovani-donne-e-lavoro).

TIPOLOGIA E OGGETTO DEL CONTRIBUTO

FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza di percorsi di formazione finalizzate allo sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il contributo di FNC può essere utilizzato SOLO per le ore di lavoro DESTINATE ALLA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE. FNC NON FINANZIA le attività formative, il cui costo rimane a carico del Datore di Lavoro.

Il Fondo copre le seguenti voci:

– il 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, compresa la quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC.

– Il 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui sopra, riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. La percentuale della retribuzione oraria arriva all’80% in caso di interventi promossi da Sistemi Formativi e Filiere Formative. La 3° Annualità di FNC, infatti, promuovere la capacità di intervento in rete del sistema delle imprese, per il rafforzamento delle filiere e dei distretti e prevede la presentazione di accordi che coinvolgano più imprese collegati da rapporti di tipo produttivo e/o commerciale.

– Il 100% della retribuzione oraria nel caso di lavoratori assunti dopo la data di pubblicazione del Decreto e prima dell’avvio della formazione con Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca. L’obiettivo del Fondo – in questo caso come in quello successiv – è sostenere specificatamente interventi formativi rivolti a giovani neo assunti e anche a disoccupati selezionati dalle imprese. La maggior parte dei disoccupati, infatti, non possiede in maniera completa le competenze richiesti dalle imprese e ha necessità di completare il percorso di attivazione e inserimento al lavoro in stretta collaborazione con il datore di lavoro.

– Il 100% della retribuzione oraria nel caso di disoccupati da almeno 12 mesi, assunti dopo la data di pubblicazione del Decreto e prima dell’avvio della formazione.

SOGGETTI AMMISSIBILI E ACCORDI COLLETTIVI DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

Possono accedere al beneficio di FNC i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica (ex D.Lgs. n. 175/2016), che sottoscrivono con le rappresentanze sindacali ACCORDI COLLETTIVI DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO, finalizzati ai percorsi formativi di Accrescimento delle Competenze dei lavoratori, nell’ambito dei processi di Transizione Digitale ed Ecologica. L’accordo collettivo deve essere conforme all’art.88, comma 1 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 e deve contenere:

1) il progetto formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze, che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze;

2) il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;

3) il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, che per ogni lavoratore devono essere minimo 30 e massimo 150 (minimo 20 ore per i disoccupati da assumere con Contratto Stagionale);

4) l’indicazione di eventuali soggetti diversi dai lavoratori dipendenti interessati dal progetto formativo.

BENEFICIARI

Sono beneficiari della misura:

– i dipendenti delle aziende che abbiano sottoscritto accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro;

– i disoccupati da almeno 12 mesi preselezionati dall’azienda e assunti prima dell’avvio della formazione, anche con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni nei settori turismo e agricoltura;

– i lavoratori assunti prima dell’avvio della formazione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

AMBITI FORMATIVI

I datori di lavoro dovranno identificare, in sede di intesa con le parti sindacali, i fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori in un’ottica di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto idonea per qualificare e rafforzare il capitale umano sui profili determinati dalla transizione digitale ed ecologica. In particolare gli ambiti di intervento della formazione dovranno riguardare:

  • Sistemi tecnologici e digitali;
  • Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
  • Sostenibilità ed impatto ambientale;
  • Economia circolare;
  • Transizione ecologica;
  • Efficientamento energetico;
  • Welfare aziendale e benessere organizzativo.

SOGGETTI IDONEI AD EROGARE LA FORMAZIONE

I soggetti erogatori della formazione svolta durante le ore di lavoro rimodulate secondo le intese, devono essere gli enti accreditati per la formazione continua a livello regionale o nazionale, inclusi gli ITS Academy e le Academy aziendali

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

L’accrescimento delle competenze dei lavoratori dovrà essere individuato e riferito, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, agli Standard di qualificazione di cui all’art.3 del DM n.115 del 09 luglio 2024 – Repertorio delle Qualificazioni di Titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il repertorio fa riferimento all’ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QULIFICAZIONI definito e pubblicato sul sito di INAPP – ISTITUTO NAZIONALE ANALISI POLITICHE PUBBLICHE (https://www.inapp.gov.it/https://atlantelavoro.inapp.org/). All’esito della formazione sarà obbligatorio il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni del D. Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, del D.Interm. 5 gennaio 2021 e del DM n.115 del 9 luglio 2024. Così come per l’erogazione delle attività formative, anche l’attività per il rilascio delle attestazioni può essere svolta solamente da soggetti titolati a livello regionale o nazionale o da enti accreditati nelle regioni di riferimento, secondo lo stato di attuazione della normativa relativa al sistema di INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE (IVC) delle competenze.

DURATA DEL PROGETTO

Le attività formative, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi con la richiesta di saldo entro e non oltre 365 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza da parte del MLPS.

INTEGRAZIONE I FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

La 3° Edizione di FNC rafforza il suo rapporto con il SISTEMA DEI FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA. Infatti, i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono obbligatoriamente indicare, al momento della presentazione dell’istanza, pena esclusione, tale iscrizione

L’Associazione FareRete Innovazione BeneComune APS è pronta a supportare aziende, lavoratori e cittadini interessati a sviluppare e accrescere le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro, contribuendo così alla crescita e all’innovazione del tessuto produttivo. Grazie all’impegno dei suoi associati e alle numerose iniziative promosse, l’associazione rappresenta un punto di riferimento per chi desidera investire nel capitale umano e nella formazione continua.

Simone Bentrovato*

Psicologo del lavoro e delle organizzazioni.