Prefazione
L’araldica è una disciplina affascinante che affonda le sue radici nel Medioevo, un’epoca in cui i cavalieri e le famiglie nobili utilizzavano stemmi e blasoni per identificarsi e per rappresentare la propria storia e i propri valori. Questo libro è un viaggio attraverso i secoli, alla scoperta dei simboli e delle tradizioni che hanno plasmato l’araldica. Scopriremo le origini di questa pratica, l’evoluzione dei suoi simboli e il significato profondo che essi racchiudono.
Spero che questo viaggio nel mondo dell’araldica sia per voi tanto interessante quanto lo è stato per me scriverlo.
Buona Lettura!
“ Nobblese Oblige “
La nobiltà comporta Obblighi…..
Con consapevolezza vogliamo portare a noi tutti coloro che con sincera
devozione e nobiltà d’animo, concedono quotidianamente parte del loro tempo
alla cultura, all’arte, all’ altruismo. .
Marco Pilla.
La nobiltà oggi
Se è vero che, con la nascita della Repubblica italiana, i titoli nobiliari hanno
perso valore giuridico, va precisato che v’è nobiltà e nobiltà, di spada e di toga,
di fatto e di diritto, d’antica data e di recente costituzione.
Vi sono giovani e meno giovani, signori orgogliosi di memorie lontane, uomini
che rappresentano se stessi e la nobiltà attuale legata alla moralità, e
consapevoli imprenditori che legano l’ imprenditoria alla nobiltà, non per vanto
ma per necessità d’eccellere.
Vale poi la regola aurea per cui
signori si nasce.
“E io lo nacqui, modestamente!”
esclamò Totò.
Identificazione Personale
Come detto e risaputo, la nobiltà oggi in Italia non viene riconosciuta, mentre in tanti altri stati, come ad esempio la Spagna, o l’Inghilterra appartiene ancora tutt’oggi ad una consuetudine popolare. La domanda a questo punto sorge spontanea, come diventare nobili oggi nel nostro amato paese?
Premessa
Non voglia questo testo essere un pretesto per trovare escamotage stravaganti atti a scopi altrettanto discutibili, ma una lettura attuale legata ad una materia antica che oggi più di ieri suscita interessi nascosti nel profondo di ognuno di noi.
Di seguito la stesura di un idea, di un rinnovamento di pensiero…
Aristocratici Oggi
In mancanza di un sovrano, di un regno di una consulta araldica, si sono perseguite nel tempo le più svariate strade per arricchire vecchi manoscritti, e per creare una miriade di nobili legati all’aristocrazia antica solo e solamente basandosi spesso su sogni ricorrenti.
Essere nobili, o meglio, aristocratici oggi vuol dire esternare la nostra onesta, sincerità e devozione quotidianamente in ciò che facciamo, in ciò che mostriamo, in ciò che doniamo. Appurato questo punto di partenza, si vuol burocraticamente confezionare e cucire addosso a noi stessi un vestito, che ci dia la possibilità di essere conosciuti e riconosciuti mediaticamente e socialmente per ciò che noi desideriamo essere.
Nel settore araldico aristocratico quello che la nostra repubblica, la nostra giurisdizione ci permette e di far redigere perizie e sentenze nelle quali incidentalmente si possano menzionare ed avanzare titoli e pretensioni.
Le certificazioni araldiche atte ad asseverare l’esatta esecuzione araldica di uno stemma, i lodi arbitrali per sentenziare quello che io definisco identificazione personale.
Asseverazione di perizie
Come Funziona
A decorrere dal 31 luglio 2017 e fino a nuova disposizione il servizio viene erogato dal Tribunale, SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE, unicamente su appuntamento, da prendere tramite i servizi on line di questo stesso sito, previa registrazione. Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code nè tempi di attesa. Effettuata la prenotazione, il sistema rinvierà alla modulistica necessaria per la fruizione del servizio stesso, la cui corretta compilazione è condizione necessaria per completare la procedura di prenotazione, con la conferma da parte del sistema.
Si sottolinea che ad ogni prenotazione corrisponde soltanto un atto di asseverazione, di talché non sono ammesse asseverazioni cumulative con una sola prenotazione. Ogni utente può comunque prenotare più asseverazioni nella stessa giornata, nel limite di dodici.
Il perito che ha redatto l’elaborato deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere, munito del documento di identità, in corso di validità, riportato nel verbale di asseverazione compilato al momento della prenotazione, firmare l’apposito verbale (redatto tramite il servizio on line e da stamparsi previamente a cura del professionista), dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l’incarico affidatogli. La perizia deve riportare nell’ultima pagina, prima del verbale di giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito. La firma sul verbale di giuramento va apposta in presenza del funzionario.
I cittadini extracomunitari devono riportare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorità rilasciante) ed esibirlo in originale.
La documentazione esibita viene vagliata dal cancelliere e restituita.
La documentazione va composta nel rispetto della sequenza sotto indicata:
1) testo della perizia
2) modulo di giuramento-asseverazione
3) allegati
Lodi Arbitrali
L’arbitrato è una procedura di risoluzione delle controversie che risponde alla esigenza di una giustizia più veloce e snella ma soprattutto più vicina agli interessi delle parti.
È un procedimento nel quale uno (arbitro unico) o più soggetti arbitrali (collegio arbitrale) definiscono una lite adottando una decisione: il lodo arbitrale . Si può fare ricorso all’arbitrato all’insorgere della controversia se preventivamente è stata inserita nel contratto un’apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria, che delega la risoluzione della lite. In assenza della clausola compromissoria, si può far ricorso all’arbitrato attraverso la stipula di un accordo scritto – l’atto di compromesso. Le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto da leggi o contratti collettivi.
Il lodo ha efficacia “di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, sin dalla data dell’ultima sottoscrizione e fermo restando che, al fine di ottenere l’esecutività, è comunque necessario il deposito ex art. 825 c.p.c. Gli arbitri nominati dalla Camera Arbitrale vengono scelti da un elenco – l’albo arbitri – nel quale sono iscritte persone particolarmente esperte in materie giuridiche, economiche e tecniche, selezionate anche attraverso gli ordini e i collegi professionali, che hanno svolto un corso di formazione sull’arbitrato e le sue tecniche procedurali. Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi. In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al giudice che il lodo, tramite una procedura assai semplice e rapida, venga dichiarato esecutivo. Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti. Il decreto di esecutorietà va infatti comunicato alle parti con invito a recarsi all’Ufficio del Registro per pagare la tassa di registro.
Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza
Il riconoscimento di un lodo straniero in Italia, viene richiesto con un ricorso al Presidente della Corte d’Appello nella cui circoscrizione risiede la parte contro cui il lodo deve essere eseguito.
La procedura è enunciata nel codice di procedura civile, nonché nella Convenzione di New York del 1958. La parte che richiede il riconoscimento deve produrre, in originale o in copia autentica, con una traduzione autenticata, il contratto che prevede la clausola arbitrale, e il lodo arbitrale. Il Presidente della Corte d’Appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvo che:
la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
È possibile presentare opposizione entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione del decreto con il quale è stato concesso il riconoscimento; tuttavia i motivi che devono sussistere per opporsi, così come prevedono la Convenzione di New York e il codice di procedura civile, sono tassativi, e riguardano:
l’incapacità delle parti o l’invalidità della clausola secondo la legge a cui è stata sottoposta, o secondo quella dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
la mancata informazione nei confronti della parte contro cui il lodo è stato pronunciato della designazione dell’arbitro o dell’esistenza del procedimento stesso o l’impossibilità per la parte di far valere la propria difesa nel procedimento;
la pronuncia su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, o fuori dai limiti, della clausola arbitrale;
la costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale in modo non conforme all’accordo delle parti, o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato;
la mancata definitività del lodo o il suo annullamento o la sua sospensione da parte di un’autorità dello Stato in cui è stato reso.
La Corte d’Appello può, in pendenza di opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del lodo.
A CHI RIVOLGERSI
Presso Palazzo di Giustizia – Tribunale – Cancelleria volontaria giurisdizione
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La parte interessata a fare eseguire il lodo propone istanza presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario vi è la sede dell’arbitrato presentando:
originale o copia conforme del lodo in bollo ;
il contratto contenente la clausola compromissoria (atto di data antecedente il lodo da cui risulti la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le loro controversie) in originale o copia conforme;
atti (copia informe) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal Presidente del Tribunale, la copia del decreto) e comunicazione alle parti degli stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex art 825 c.p.c. 1°c.;
pagamento contributo unificato
1 marca diritti forfettizzati per la notifica;
indicazione (oltre all’eventuale domicilio eletto) della residenza delle parti;
Se oggetto del lodo è la traslazione di proprietà di un bene, soggetta a dichiarazione INVIM, occorre depositare contestualmente copia della dichiarazione INVIM.
Conclusioni
Abbiamo visto cosa vuol dire certificare ed asseverare, in oltre è stato spiegato come funziona un lodo arbitrale. A questo punto la domanda sorge spontanea, nel contesto nobiliare, è possibile perfezionare un lodo arbitrale?
La risposta è molto semplice e concisa, ASSOLUTAMENTE NO!!!
Più e più volte si sono viste sentenze arbitrali basate solo ed esclusivamente sulla nobiltà, ma di fatto aventi ciò che si definisce vizio di forma. Il lodo deve essere fondato e basato su un’argomentazione contemplata in repubblica, e la nobiltà di certo non lo è. In maniera incidentale si possono menzionare personalità del passato, legate ad una genealogia per far valere una discendenza, ma no di certo per pretensioni nobiliari o titoli.
Ne consegue l’assoluta impossibilità di sentenziare a favore di terzi in merito ad un titolo nobiliare basato su legami prettamente spesso inesistenti.
L’unica via per non mentire a noi stessi è l’identificazione personale, parametro legale contemplato nel codice di procedura civile.
Benvenuti in ARISTOCRAZIA CONTEMPORANEA…………..
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