Silenzio rumoroso di gran parte dei partiti e,  di molte associazioni sull’emendamento  al decreto coesione . Emendamento che espropria i Comuni dell’autonomia nella funzione di pianificazione del territorio e rappresenta un regalo, per le multinazionali del 5G.

IL Comune ha come elementi costitutivi il territorio, la popolazione e il governo. Il territorio non è solamente elemento costitutivo dell’Ente pubblico territoriale poiché coincide al contempo con l’ambito geografico di rilevanza dell’attività dell’Ente.

L’art. 114 della Costituzione, elenca gli Enti pubblici territoriali di cui è composta la Repubblica Italiana, e al primo posto il Comune definito come l’Ente pubblico territoriale più prossimo al cittadino in quanto, rispetto agli altri Enti considerati, ha un più ristretto ambito geografico di riferimento.

Addirittura l’art 114 della Costituzione pone lo Stato costituente la Repubblica allo stesso livello dei Comuni , tra l’altro al primo posto nella elencazione degli enti costitutivi.

Comune che non è più una articolazione minore dello Stato ma è su un piano di parità.

Il secondo comma dell’art. 114 della Costituzione afferma che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”.

Pertanto, oltre a non poter più considerare gli Enti pubblici territoriali come delle articolazioni minori dello Stato, la Costituzione chiarisce che essi sono dotati di una propria sfera di autonomia, sia nei confronti dello Stato centrale che nei confronti delle altre istituzioni territoriali.

IL secondo comma dell’art. 118 della Costituzione afferma che “I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”

Se ne deduce, che vi sono  delle particolari funzioni amministrative che risultino in capo a ogni Ente territoriale. Aspetto questo delle funzioni amministrative proprie ampiamente dibattuto in dottrina. Secondo l’orientamento maggioritario per tali funzioni si intendono le funzioni amministrative fondamentali di ogni particolare categoria di Ente territoriale (ad esempio, per il Comune, quelle che riguardano la popolazione e il territorio comunale).

Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 238/2007) che ha riconosciuto la sussistenza di un nucleo fondamentale di competenze amministrative locali che costituirebbe “l’intelaiatura essenziale dell’ente locale”.

Costituzione , leggi dello Stato, Sussidiarietà non hanno impedito di fare approvare un emendamento al decreto coesione che dispone  : “…..per gli interventi del Piano Italia 5G di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili…. la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36….”. Fino ad oggi coerentemente con il dettato costituzionale e la legge quadro n36 ,  c. 6 dell’ art. 8 ” I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’ articolo 4″.

La Commissione Europea ha suddiviso il territorio in zone, misurando il livello di investimento privato per quanto riguarda la banda ultra larga, ovvero della tecnologia che consente una velocità di connessione superiore ai 30Mbit/s, garantita dalla fibra ottica-Parlare di banda ultra larga,  Piano BUL (Piano Banda Ultra Larga)  e connessione FTTH (Fibra per la casa o Fibra fino a casa). Le aree sono distinte  Bianche, Nere e Grigie.

Le Aree Nere, sono  le aree in cui è prevista entro tre anni la presenza di almeno due reti a banda larga di diversi operatori; le Aree Grigie, che sono le aree in cui è prevista entro tre anni una sola rete a banda ultra larga e, le Aree Bianche, dove  non è previsto alcun tipo di investimento privato per la banda ultra larga per i successivi tre anni. Nelle  Aree Bianche  gli operatori privati non investono  e quindi sono prive di infrastrutture a banda larga ed ultra larga.

Al volo colta la opportunità per  gli interventi sul 5G nelle Aree Bianche, mortificando l’autonomia costituzionale dei Comuni ,estromettendoli dal processo di autorizzazione. La Legge 4 luglio 2024 n. 95, di conversione del Decreto Coesione, contiene infatti una disposizione (art. 4, comma 7-bis), che vanifica le competenze dei comuni, nelle Aree Bianche, in materia di pianificazione territoriale degli impianti radioelettrici: le nuove infrastrutture in tecnologia 5G possono essere installate ”anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6 L. 36/2001”. L’Associazione Medici per l’Ambiente hanno lanciato un  appello ai Sindaci di tutta Italia, per indurli a sollecitare l’intervento della propria Regione, affinché si valuti la possibilità di impugnare presso la Corte Costituzionale la norma in oggetto. Data ultima per il ricorso il  4 settembre.

 

 

 

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