Un disastro ambientale causato nella migliore delle ipotesi da disinteresse per l’ambiente, la salute dei cittadini e l’economia locale. L’incendio delle seimila tonnellate di rifiuti con codice europeo 191212 (Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica),  in una delle valli più fertili d’Italia , ha determinato un inquinamento locale la cui estensione e intensità , la conosceremo quando le analisi chimiche ci diranno i valori di concentrazione e la natura degli inquinanti.

In tempi brevi per gli inquinanti atmosferici e meno brevi , per l’inquinamento del suolo , degli ortaggi e dell’acqua.

La vicenda di Persano può essere assunto come caso da manuale delle cose, che si dovevano fare  per evitare disastri ambientali ,e che non sono state fatte.

Il dilagare del fenomeno degli incendi all’interno di impianti di gestione dei rifiuti ha indotto , all’interessamento della “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati“. Anche il Ministero dell’Ambiente non ha tardato a prendere posizione, emanando il 18 marzo del 2018 una Circolare ministeriale firmata anche dal ministro dell’interno  recante le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, con le seguenti premesse:

 “A seguito dei numerosi incendi che nell’ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema paese, è stato convenuto, in accordo con le Autorità territoriale e con gli Enti di controllo preposti, di individuare alcune aree di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti. Sono richiamati alcuni importanti concetti già ampliamente definiti nell’ambito delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore, relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti. Pertanto, di seguito si elencano percorsi utili per la gestione delle situazioni critiche, da implementare a cura delle Autorità preposte e  “La prevenzione dei rischio negli impianti di gestione dei rifiuti”,[…]prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso: a)l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti; b)  l’adeguata formazione del personale che opera negli impianti; c)  l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo; d)   l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi. “.

Inoltre  la legge 132 del 2018 , che ha introdotto nuovi obblighi relativi ai Piani di Emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Una evidente e necessaria  misura preventiva ,a seguito del crescente numero di roghi all’interno di questi impianti.

Legge che  prevede, infatti, l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un Piano di Emergenza Interna (PEI) e di trasmettere al Prefetto tutte le informazioni utili,  per l’elaborazione di un eventuale Piano di Emergenza Esterna (PEE).

I piani di emergenza interni devono essere poi riesaminati e aggiornati dal gestore ( o chi detiene la responsabilità dello stoccaggio)  in seguito, a modifiche nell’impianto, e comunque ad intervalli non superiori ai 3 anni. Il gestore deve poi occuparsi di trasmettere al prefetto competente tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterno.

Nel farlo, il prefetto ha il compito di chiedere la consultazione della popolazione e di gruppi di lavoro in cui rientrano. Niente di tutto questo è stato fatto nella vicenda “ Tunisia”.

Gli attori del traffico illegale : la SRA di Polla e la  Soreplast ,in Tunisia mentre le società che hanno intermediato l’accordo illecito attraversi gli  amministratori l’ ECOMANAGEMENT S.p.a. di Soverato e GC Service con sede in Tunisia.

 L’accordo prevedeva il trattamento di  7.900 tonnellate di rifiuti inviati , da Salerno a Sousse in 4 spedizioni per 282 containers . Di questi containers 70 furono distruttl da un incendio doloso scoppiato, in Tunisia e 212 rispedite in Italia.  

La società tunisina incassava 48 euro a tonnellata più 5 di ecotassa e li smaltiva in una discarica pubblica , in Tunisia al costo di 6 euro a tonnellata.

IL costo per uno smaltimento in discarica autorizzata è pari a 205 euro a tonnellata. Una  guadagno di oltre 1.200.mila euro .

 Le autorizzazioni su documentazione falsa furono date da due funzionari della Regione Campania.

Un Accordo di Cooperazione Istituzionale Tunisia/Regione Campania nel febbraio del 2022 ha consentito il trasferimento dei 212 containers,  più le ceneri di quanto rimasto dell’incendio dei 70 containers citati .

Tutto sequestrato e trasferito nel Comprensorio Militare E.I. di Serre (SA).

Alcuni giorni fa l’incendio di tutti i  containers.

Disastro ambientale , che si doveva e poteva evitare applicando la normativa citata. Appaiono immotivati i ritardi registrati , a carico dei soggetti istituzionali responsabili. Chi gestiva i rifiuti?  E’ stato redatto  il Piano di Emergenza ? Quali i sistemi di monitoraggio e controllo ? IL sequestro da febbraio 2022 a dicembre 2023 . A chi spettava l’operazione di verifica del CER considerato , che la documentazione era falsa e falso poteva essere il CER 191212 di classificazione dei rifiuti?

Oggi l’appello del presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori per la tutela delle aziende agricole e zootecniche.

Spero vivamente , che i dati delle analisi chimiche siano rigorose e pubblicizzate,  per la salvaguardia della vita e nel contempo progettare interventi di bonifica e sostegno per danni alle aziende.

Nella ipotesi di presenza di composti interessati da inquinanti ad elevata tossicità si abbia il coraggio di introdurre l’obbligo di tracciabilità a termine.

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