Dal 6 luglio al 15 settembre: valutazioni, regole e consigli di Fismo Confesercenti Taranto

Anche per il 2024 il via ai saldi estivi torna a coincidere con il primo sabato del mese di luglio ovvero il prossimo 6 luglio e continueranno  fino al 15 settembre.  Tuttavia, in piena estate, i saldi sembrano ormai perdere il loro richiamo sia per i commercianti che per gli stessi consumatori.

Il presidente di FISMO Confesercenti,, Andrea Liuzzi, rimarca ancora una volta la scarsa efficacia dell’attuale tempistica dei saldi. “Sarebbe più logico spostare l’inizio dei saldi alla fine della stagione estiva, così da permettere ai commercianti di svuotare i magazzini dalla merce invenduta. Di contro, gli sconti vengono applicati su merce nuova, alimentando la sfiducia tra i commercianti e i consumatori.”

Una cosa è certa: l’alta inflazione degli anni scorsi ha spinto i consumatori a risparmiare piuttosto che spendere durante i saldi. Questo fenomeno, insieme ad un cattivo andamento generale delle vendite, ha portato alla chiusura di molte attività commerciali, contribuendo alla desertificazione del settore”. Continua così l’impegno di FISMO Confesercenti nei confronti delle Regioni e del Governo per un rinvio delle date di avvio dei saldi invernali ed estivo. “Ribadiamo anche la necessità di maggiori controlli sull’ applicazione della legge specie rispetto ai grandi marketplace che la aggirano sistematicamente facendo venire meno i presupposti di garanzia ai consumatori che la legge persegue” conclude il rappresentante della Federazione Settore Moda di Confesercenti.

 

In vista dei saldi, è utile ricordare che da luglio 2023 sono in vigore le nuove disposizioni del Codice del Consumo, che hanno introdotto in particolare novità su esposizione e definizione dei prezzi, vendite straordinarie, prodotti in commercio da meno di 30 giorni. Ecco le indicazioni principali:

  • ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedenteapplicato dal venditore per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione;
  • per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori (sono esclusi dunque gli sconti praticati nei confronti di un numero ristretto di persone, come nel caso di operazioni a premi o tessere di fidelizzazionenei trenta giorni precedentiall’applicazione della riduzione del prezzo: a tale prezzo più basso deve dunque fare riferimento l’annuncio di riduzione, cioè lo sconto pubblicizzato, allo scopo di evitare che si realizzi nel corso dell’ultimo mese un “rialzo” di prezzo strumentale, atto a far sì che lo sconto si riveli in realtà fittizio;
  • nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, la previsione secondo cui per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo annunciata si applica alla prima riduzione di prezzo; per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo;
  • la norma si applica per individuare il prezzo normale di vendita da esporre anche in occasione delle vendite straordinarie(vendite di liquidazione, vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali) ;
  • la norma non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, né alle vendite sottocosto;
  • per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista (Per professionista, nell’ambito del Codice del consumo, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario), è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

E’ utile ricordare, inoltre, che nel caso non si rispettino queste norme, si è soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria e cioè al pagamento di una somma da 1936 a 3098  euro.

IL DECALOGO DEI BUONI SALDI

Infine, per negozianti e consumatori, il semplice consiglio di seguire il “Decalogo dei buoni saldi”  per uno shopping più efficace:

  1. attendere il periodo ufficiale dei saldi,
  2. evidenziare l’oscillazione dello sconto praticato (es. dal 20% al 50%),
  3. non esibire sconti generici riferiti poi soltanto ad alcuni articoli,
  4. separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi di saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali,
  5. evidenziare il prezzo originario e quello scontato dei prodotti posti in saldo,
  6. accettare pagamenti con pago bancomat e carte di credito,
  7. rendere visibile l’interno del negozio,
  8. rendersi disponibili a sostituire la merce anche se acquistata nel periodo dei saldi,
  9. effettuare le riparazioni, se richieste dal cliente
  10. usare la massima cortesia.

 

 

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