Va risarcita la condomina che rimane bloccata per 30 minuti nell’ascensore privo di dispositivo di sicurezza, in grado di riporta automaticamente la cabina al piano e consentire la riapertura delle porte. Lo ha stabilito il Tribunale di Nola nella sentenza del 18 marzo 2024 n. 870, che ha condannato il condominio a risarcire i danni alla salute subiti dalla condomina rimasta intrappolata in ascensore.

Ascensore guasto

Una condomina rimane bloccata all’interno dell’ascensore del condominio, tra il secondo ed il terzo piano, a causa di problemi tecnici.

Purtroppo per la malcapitata, si tratta di un ascensore di vecchia generazione. Non è dotato di dispositivo di emergenza che riporta automaticamente la cabina al piano e consente la riapertura delle porte. In mancanza di tale meccanismo, la sfortunata condomina riusciva ad uscire dall’ascensore solo dopo mezz’ora dal blocco, e solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Causa dal condominio

La condomina ha fatto causa al condominio, chiedendo il risarcimento dei danni alla persona, consistiti, in particolare, in uno “stato ansioso secondario a stress emotivo”. Con tanto di certificazione medica, la donna, diabetica, afferma che l’evento è stato traumatico per lei, al punto tale da averle provocato uno stato d’ansia prolungato ed uno scompenso glico-metabolico.

Gli stessi vigili del fuoco, nel verbale d’intervento, attestano che l’ascensore necessita di urgenti lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza e va messo fuori servizio fino alla sua messa a norma.

Assenza di manutenzione

Il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento. La condomina ha fornito la prova del danno subito alla sua persona, causato proprio dal malfunzionamento dell’ascensore. Il blocco dell’ascensore per oltre 30 minuti, infatti, ha causato alla vittima uno stato di forte agitazione, con conseguenti necessarie cure mediche (la condomina è risultata diabetica e a causa del blocco ha assunto l’insulina in ritardo).

Il giudice ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, a parere del quale il predetto blocco dell’ascensore ha procurato alla condomina un disturbo dell’adattamento con ansia di lieve entità (non complicato), non passibile di miglioramento, anche con intervento specifico farmacologico e/o psicoterapeutico.

Responsabilità per mancata custodia

Il condominio è il custode delle parti e dei servizi comuni. Pertanto, è obbligato alla loro manutenzione. In caso di mancata custodia, risponde dei danni che le parti comuni hanno causato ai condomini o a terzi estranei al condominio.

La norma di riferimento è l’articolo 2051 del codice civile: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Si tratta di un tipo di responsabilità “oggettiva”: il custode (nel nostro caso, il condominio) risponde dei danni a prescindere da una colpa propria, per il solo fatto di essere per legge “il custode” del bene condominiali che ha provocato il danno.

Il condomino che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare il fatto lesivo (nel nostro caso, il malfunzionamento dell’ascensore) e il rapporto tra la cosa e l’evento lesivo, nonché il danno conseguenza. Il custode (il condominio) per liberarsi dalla ogni responsabilità, deve provare il “caso fortuito”, cioè l’esistenza un fattore estraneo alla sua sfera di controllo, imprevedibile ed inevitabile. Fattore che può essere costituito anche dal comportamento negligente o imprudente del danneggiato stesso.

Nel caso esaminato, la condomina ha fornito tutte le prove richieste. Il Condominio, invece, non è stato in grado di fornire la prova del caso fortuito per escludere, anche in parte, la proprio responsabilità.

FONTE: Immobiliare.it

Autore: Giuseppe Nuzzo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.