Nei casi di temporanea difficoltà delle aziende l’INPS eroga trattamenti retributivi in favore dei lavoratori che abbiano subito un detrimento ed una retribuzione a causa di un’improvvisa riduzione dell’attività lavorativa imputabile a momenti di temporanea difficoltà aziendale attribuibile ad un calo della domanda o ad altri eventi imprevisti che non ricadono sulla responsabilità datoriale.
Tutti i lavoratori in forza all’azienda possono essere destinatari della CIGO (ivi compresi gli apprendisti).
Rimangono esclusi i lavoratori a domicilio ed i dirigenti.
Nel caso di temporaneo momento di sospensione è prevista una ripresa di li a poco della stessa attività imprenditoriale.
L’intento di questo importante ammortizzatore sociale è quello di sostenere le imprese e sollevarle del peso connesso al costo del personale e non indurle a licenziamenti improvvisi di addetti specializzati e formati dalla stessa azienda, in attesa che si superi il periodo di crisi.
Dal trattamento della CIGO rimangono escluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
I requisiti di accesso sono espressamente tabellati e circoscritti a quei lavoratori che, alla data di presentazione della domanda, abbiano maturato, presso l’unità produttiva all’interno della quale risultano collocati, almeno 90 giorni di lavoro.
Stesso discorso vale nei casi in cui il lavoratore sia stato o trasferito presso l’impresa subentrante o collocato all’interno dell’organigramma di un contratto di appalto . anche in questi casi valgono i 90 giorni di effettivo utilizzo del lavoratore presso tali unità operative
Tuttavia tale prerequisito di accesso non è richiesto nei casi in cui la crisi sia imputabile a casi non oggettivamente evitabili.
Angela Gerarda FASULO