Del 1 Dicembre 2023 alle ore 03:41Lo psichiatra forense Enrico Zanalda fa luce sulle procedure in corso e gli esiti futuri
ROMA – In riferimento alla battaglia per l’infermità di Turetta accusato dell’uccisione dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, lo psichiatra Enrico Zanalda, Presidente della Società di Psichiatria Forense risponde sulle procedure in corso e gli esiti futuri.
Come si arriva a dichiarare un soggetto con infermità mentale? E nel caso di Turetta?
“È complessa la procedura ed è fondamentale che tali valutazioni vengano affidate a professionisti specializzati nel campo psichiatrico-forense. Dagli elementi desumibili del caso di Turetta, è più facile ipotizzare un disturbo di personalità che è diventato infermità penalmente rilevante dopo il 2005. L’iter prevede che in fase d’indagine il Pubblico Ministero può richiedere una consulenza tecnica psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere del reo/imputato al momento del fatto. Quando la situazione è particolarmente eclatante si preferisce fare indire dal Giudice Indagine Preliminare una perizia nella formula dell’incidente probatorio in cui si valuta la condizione psicopatologica dell’imputato nel momento dei fatti e nella situazione attuale. Individuata l’infermità mentale, si deve comprendere se questa ha escluso o grandemente scemato la capacità di intendere e volere del soggetto al momento dei fatti. Nel caso in cui vengano escluse, il soggetto viene ritenuto non imputabile (articolo 88). Se invece la capacità di intendere e volere è grandemente scemata, si applica l’art. 89 che determina una riduzione di 1/3 della pena.
Nei soggetti per cui viene riconosciuta un’infermità mentale, si deve valutare la pericolosità sociale che, se presente, prevede l’applicazione della misura di sicurezza: in alternativa alla detenzione in carcere per chi è totalmente incapace o successiva all’esecuzione della pensa scontata di 1/3 per chi ha un vizio parziale di mente. L’infermità può essere una franca patologia di mente (come nel caso dei disturbi psicotici, es. schizofrenia) in cui è più facile arrivare a un accordo tra gli psichiatri che partecipano alla perizia. In altri casi vien riconosciuta come infermità mentale i disturbi di personalità in cui la rilevanza sul reato è più opinabile. Il consulente della difesa tende a sostenere una semi-infermità di mente mentre quello della procura una piena capacità. In questi casi deve essere tenuta in grande considerazione la storia clinica del paziente, il funzionamento sociale fino al momento del fatto. Sono quei casi che giungono all’osservazione psichiatrica al momento del reato. In ogni caso, di grande importanza è la dinamica del delitto che deve essere correlata alla psicopatologia altrimenti, anche per un paziente psicotico, può esserci la piena capacità”.
In che modo tali valutazioni possono influenzare la valutazione complessiva della sua responsabilità penale?
“Nel caso di applicazione dell’art. 88 del codice penale, viene dichiarato prosciolto non imputabile ed è come se non avesse commesso il fatto perché manca il dolo.
Non essendo stato giudicato secondo le norme del codice penale, non risponde nemmeno civilmente del fatto: non deve risarcire la vittima nemmeno economicamente e nel caso di delitto contro un parente non viene nemmeno escluso dall’eredità”.
Cosa risponde a chi definisce una scorciatoia quella dell’infermità mentale? “Non può essere considerata una scorciatoia ma un doveroso accertamento atto a definire la responsabilità dell’indagato/imputato attraverso una rigorosa metodologia.
Questo avviene attraverso un’approfondita valutazione clinica-psichiatrica accompagnata da un’analisi psichiatrico-forense della possibile relazione tra stato di mente alterato dall’infermità e il delitto commesso. Da qui risulta fondamentale che tali valutazioni vengano affidate a professionisti specializzati nel campo psichiatrico-forense”.
Agenzia DIRE www.dire.itL’articolo Turetta e l’infermità mentale: valutazione e influenza nella responsabilità penale è già apparso su Il Corriere Nazionale.