Del 13 Novembre 2023 alle ore 18:30Sino al 31 ottobre è stato possibile effettuare la compensazione dei crediti degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, con gli oneri previdenziali dagli stessi dovuti, pertanto si è chiusa la seconda delle due finestre temporali disponibili sulla Piattaforma dei crediti Commerciali PCC verso la Pubblica Amministrazione.
Premessa doverosa: il tutto prende avvio nel caso in cui un cittadino italiano, o uno straniero che soggiorni regolarmente in Italia, o anche un apolide, o un ente o un’associazione senza scopo di lucro che non eserciti alcuna attività economica, si trovino nella situazione di doversi difendere di fronte ad una autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, o tributaria. Nel caso un cui siano non abbienti, con un reddito non superiore a poco più di 11mila 700 euro, è ammesso il patrocinio a spese dello Stato: il gratuito patrocinio. Vi sono ovviamente alcune esclusioni, tra le altre rammentiamo quelle per chi abbia subito condanne per associazione mafiosa, associazione per delinquere.
La domanda di ammissione deve essere presentata presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, da parte del soggetto interessato o dal suo avvocato. Nel caso di accoglimento della domanda l’interessato nominerà un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati per il gratuito patrocinio, tale elenco è appositamente predisposto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Quindi il consulente legale nominato invierà la fattura elettronica per le spese, i diritti e gli onorari di avvocato, per l’attività svolta, alle Pubbliche Amministrazioni debitrici: Corti d’appello, Giudici di pace, Tribunali, Tribunali di sorveglianza, Tribunali per i minorenni e Uffici di sorveglianza, Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali. Tale fattura sarà registrata automaticamente nella Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC. Nel caso di fatture cartacee, precedenti all’obbligo della fatturazione elettronica, l’avvocato deve provvedere a caricarle nella PCC.
L’opzione di compensazione del credito può essere esercitata da parte dell’avvocato sulla PCC stessa mediante la selezione di una apposita funzione di Autocertificazione Procedura Compensazione. La funzionalità per presentare tale autocertificazione, inizialmente disponibile limitatamente al periodo dall’1/3 al 30/4 , ha visto di recente, con decreto MEF, l’aggiunta del periodo dall’1/9 sino al 31/10 di ciascun anno.
Pertanto, una volta chiusa la finestra temporale in cui presentare l’autocertificazione, il sistema PCC elaborerà le fatture per le quali è ammessa la compensazione e lo stato di tali fatture verrà modificato automaticamente in Pagato: le autocertificazioni diventano definitive e non possono più essere modificate o annullate.
Quindi il sistema invia le comunicazioni a tutti gli utenti coinvolti. In particolare: invia agli avvocati creditori l’elenco delle fatture per le quali è ammessa la compensazione; invia all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo utilizzabile in compensazione. Quindi, per ciascun avvocato beneficiario, avviene la trasmissione al Tribunale debitore dell’elenco delle fatture in compensazione, per evitare che ne venga disposto un ulteriore pagamento.
Le compensazioni globali avvengono fino all’ammontare delle risorse annualmente stanziate per decreto:10 milioni di Euro dal 2016, incrementati a 40 milioni di euro dal 2022, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota.
La compensazione può essere effettuata esclusivamente mediante F24 WEB telematico, tramite accesso ai portali Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno. Inoltre avviene con quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate “per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche’ per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti …”
Una procedura con step vincolanti, al fine di garantire il buon esito della stessa, dagli individui non abbienti coinvolti in un giudizio, ai quali occorre garantire equità di fronte alla legge e sicurezza sociale, per arrivare al pagamento dei debiti fiscali di un avvocato. Si riducono così le transazioni monetarie che si sarebbero invece generate con l’erogazione di bonus agli assistiti, per i quali non vi sarebbe stata la certezza dell’utilizzo per il compenso all’avvocato, consentendo a quest’ultimo il pagamento dei suoi debiti fiscali.
Un intervento paternalistico che mira dritto allo scopo ben dal 2016: dal supporto ai meno abbienti all’Agenzia delle Entrate. Secondo alcuni tali interventi limitano le scelte individuali anche se poste in essere in nome del bene comune o per proteggere i cittadini da comportamenti che potrebbero danneggiare se stessi o la società, altri li definiscono come un atto necessario.
I dibattiti vertono su dove tracciare la linea tra il ruolo del governo nel proteggere i cittadini e il rispetto dei diritti individuali e della libertà, quindi su come bilanciare il bene comune con la limitazione della libertà individuale. Tali discussioni sono parte integrante del processo democratico.
Riteniamo si tratti in questo caso di politiche di paternalismo libertario, come afferma il premio Nobel Thraler, o meglio la costruzione di architetture delle scelte, che aiutino gli individui a prendere le decisioni giuste, quindi politiche non coercitive per orientare gli operatori verso decisioni desiderabili sul piano individuale e collettivo.L’articolo Paternalismo e gestione crediti sulla PCC è già apparso su Il Corriere Nazionale.