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Del 23 Agosto 2023 alle ore 09:40di Paolo Caggiagrano^
La legge di conversione del decreto lavoro (n. 85/2023) ha delineato il quadro definitivo del lavoro a termine. Ferma la regola del lavoro a tempo indeterminato, le parti possono convenire per iscritto un termine finale del contratto di lavoro in base al nuovo assetto normativo.
Prima della novella, il contratto di lavoro con durata entro i 12 mesi era libero mentre quello tra i 12 ed i 24 mesi necessitava di un’espressa causale. Essa poteva assumere le sembianze di un’esigenza temporanea ed oggettiva, sostitutiva ovvero connessa ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività. Era altresì fatta salva la previsione di specifiche ed ulteriori esigenze contemplate dalla contrattazione collettiva.
Dal 5 maggio 2023 la suddetta norma ha mantenuto la acausalità entro l’anno di durata. La novità risiede nella priorità data alla casistica dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. In assenza di detta disciplina contrattuale, le parti possono accedere alle previsioni dei contratti collettivi applicati in azienda i quali, anche se non comparativamente più rappresentativi, hanno ricevuto così una copertura normativa sinora sconosciuta. La causale delle esigenze tecniche, organizzative o produttive può essere utilizzata solo per giustificare i contratti a termine sino al 30 aprile 2024 mentre quella sostitutiva è sempre legittima.
Altra novità è rappresentata dalle proroghe o dai rinnovi entro i 12 mesi massimi. La novella ha esteso ai rinnovi la libertà di ampliare acausalmente la durata del contratto entro il primo anno. Resta fermo il numero massimo delle 4 proroghe o rinnovi entro i 24 mesi di durata complessiva del rapporto con la previsione delle causali sopra indicate.
In conclusione, il legislatore ha dato nuova linfa alla dialettica sindacale all’interno della quale si gioca anche la partita del cd. salario minimo.
Paolo Cacciagrano^
Avvocato cassazionista
Consulente del lavoro
Professore universitario di diritto amministrativoL’articolo Il lavoro subordinato a termine dopo la conversione del D.L. n. 48/2023 è già apparso su Il Corriere Nazionale.

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